Il CTU e la privacy dei cittadini
Data:
25 Ottobre 2008
A fronte di alcune richieste di chiarimento, l’Ordine ricorda che nell’espletamento dell’incarico di consulente tecnico del giudice o del pubblico ministero, il medico deve attenersi alle linee-guida approvate dall’Autorità Garante per la Privacy, che sono consultabili sul sito internet del Garante www.garanteprivacy.it. In particolare, il Garante ha sancito che, una volta espletato l’incarico, il CTU deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento, non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta. Quindi il CTU non può conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell’incarico, a meno che non sia autorizzato a farlo da uno specifico provvedimento del magistrato
Ultimo aggiornamento
10 Novembre 2018, 10:01
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