Tutela della privacy dei pazienti degenti
Data:
12 Ottobre 2010
Una paziente ha fatto ricorso alla magistratura esponendo che nel corso di un ricovero presso un reparto ospedaliero di Ostetricia e Ginecologia, pur avendo richiesto al personale di non rivelare ai propri familiari e conoscenti lo stato di ex-tossicodipendente in terapia con metadone, durante una visita da parte di una sorella le veniva chiesto, in presenza di quest’ultima, dalla caposala quando voleva che le portasse il metadone. Il Tribunale di Pordenone (sentenza del 16/04/2010) ha condannato l’Azienda ospedaliera al risarcimento del danno quantificato in 7.500 euro oltre le spese di lite, in considerazione del fatto che, nel caso specifico, si era in presenza di comunicazione di dati, non solo al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice della privacy, ma addirittura in presenza di un espresso divieto della donna. Lo stesso Codice della privacy impone l’adozione di misure minime di sicurezza per prevenire durante i colloqui l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e ad evitare che le prestazioni sanitarie avvengano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti.
Ultimo aggiornamento
12 Ottobre 2010, 01:05
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