NUOVE DISPOSIZIONI PER I MEDICI DEL LAVORO

Data:
7 Settembre 2008

 

Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (Decreto legislativo n. 81del 9 aprile 2008) è stato istituito l’elenco nazionale dei medici competenti, tenuto dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali.
I medici abilitati a svolgere la funzione di medico competente, sulla base dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto, sono tenuti a trasmettere entro sei mesi dal 15 maggio 2008 (e quindi entro il 15 novembre 2008), al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, un’autocertificazione al fine di essere inclusi nell’elenco nazionale.
L’autocertificazione può essere resa utilizzando un modello da sottoscrivere e inviare esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio II – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 – Roma.
Il fac-simile del modello di domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Ministero:
D.Lgs. 81/2008 – art. 38: titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e’ necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e’ altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Ultimo aggiornamento

21 Luglio 2015, 17:55

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia