MEDICI IN FORMAZIONE e MATERNITA’ (medici specializzandi e medici del tirocinio pratico in medicina generale

Data:
12 Marzo 2011

Per i medici specializzandi è previsto nel Contratto di Formazione Specialistica che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate “ e che “durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”.

Pertanto alle specializzande per i 5 mesi di astensione obbligatoria (periodo poi da recuperare terminato il periodo di interdizione) compete la parte fissa della retribuzione prevista, pagata direttamente dall’ Università.

Questa corresponsione economica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, seguendo la sorte fiscale del reddito che sostituisce, che per espressa previsione contrattuale è appunto esente.

Inoltre con l’interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell’indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Differenti, invece, sono le previsioni per i medici del tirocinio pratico in medicina generale che possono assentarsi per brevi periodi per un massimo di trenta giorni mentre per assenze più lunghe quale quella per maternità (5 mesi di astensione obbligatoria) sono giustificati, ma con sospensione temporanea della borsa; ovviamente il medico dovrà poi recuperare questi periodi con la frequenza in ospedale e ai seminari, con ripresa della corresponsione economica, col corso successivo di tirocinio pratico.

Durante l’assenza dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità l’indennità di maternità verrà corrisposta dall’ENPAM previa domanda nei termini dovuti.

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2014, 22:23

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