MATERNITA’ e BENEFICI 2019 (da Marco Perelli Ercolini, in breve n.3 del 20 gennaio 2019)

Data:
20 Gennaio 2019

Bonus asilo nido 2019: dal 28 gennaio servizio per le domande attivo (dal sito INPS)

Dalle 10 di lunedì 28 gennaio è attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019.

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.

LEGGE 145/2018 – art.1 comma 488

488. All’articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l’anno 2020.

Bonus bebè o assegno natalità – introdotto dalla finanziaria 2015 è un assegno mensile per figli nati o adottati agganciato al reddito. Il decreto fiscale (art.23-quater DL 119/2018 convertito in legge 136/2018) lo ha prorogato per il 2019:

• primo figlio

o 96 euro (80 al mese per 12 mesi) se Isee tra 7.001 e 25.000 euro annui;

o 1.920 euro (160 al mese per 12 mesi) se Isee tra 0 e 7.000 euro annui.

• figli oltre al primo

o 1.152 euro (96 al mese per 12 mesi) se Isee tra 7.001 e 25.000 euro annui;

o 2.304 euro (192 al mese per 12 mesi) se Isee tra 0 e 7.000 euro annui.

LEGGE 136/2018 – art.23quater

1. L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.

Premio alle nascite – introdotto dalla legge di Bilancio 2017 a decorrere dal 2017. 800 euro una tantum a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

LEGGE 232/2016 – art.1 comma 353 353.

A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

Ultimo aggiornamento

20 Gennaio 2019, 18:45

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