INPS – SUPPLEMENTO DI PENSIONE PER PENSIONATI CHE CONTINUANO A CONTRIBUIRE (da Marco Perelli Ercolini, in breve n.3 del 20 gennaio 2019)

Data:
20 Gennaio 2019

– fonte: sito Inps

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima.

I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.

Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità.

Decorrenza

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

Quanto spetta

L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo. Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia; in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione. Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

Requisiti

Il supplemento di pensione può essere concesso solo decorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.

La disciplina è differente a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati o accreditati nel FPLD successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Per una sola volta, l’interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta nell’AGO.

I contributi versati o accreditati prima o dopo il pensionamento nel FPLD danno luogo, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che al momento della domanda sia stata compiuta l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Ferma restando la condizione del compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l’interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Dunque in questo caso, a differenza del primo, la liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.

I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell’AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Tuttavia l’interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati nella Gestione Separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione.

La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

Non è necessario aver compiuto l’età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione.

I contributi versati o accreditati nella Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della 12 pensione o del precedente supplemento.

Per una sola volta, l’interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta.

A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157.

Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori:

• Gruppo Ballo;

• Gruppo Cantanti Orchestrali;

• Gruppo Attori Conduttori;

• Gruppo Sportivi Professionisti.

Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

➢ Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

➢ Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ultimo aggiornamento

20 Gennaio 2019, 19:02

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