ENPAM – PENSIONE SUPPLEMENTARE – “QUOTA B” (da Marco Perelli Ercolini, in breve n.3 del 20 gennaio 2019)

Data:
20 Gennaio 2019

– fonte: sito Enpam

Requisiti

Agli iscritti che contribuiscono alla Quota B dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, spetta un supplemento di pensione.

Decorrenza

Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di versamento dell’ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.

Determinazione della Prestazione

La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia. I coefficienti di rendimento, indicati nella Tabella A, allegata al Regolamento del Fondo sono pari, dall’1.1.2013, alle seguenti aliquote:

• 1,03% per ogni anno di contribuzione intera;

• 0,51% per ogni anno di contribuzione ridotta.

Note

Il supplemento di pensione viene liquidato d’ufficio dall’Ente ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Non è quindi richiesta la presentazione di una specifica domanda in tal senso. Agli iscritti cha hanno iniziato a contribuire alla Quota B dopo il raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente (iscritti tardivi) e che continuano a contribuire alla gestione dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, spetta un supplemento di pensione calcolato secondo il sistema contributivo di cui alla Legge 335/95 s.m.i.

Ultimo aggiornamento

20 Gennaio 2019, 19:10

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