ANNOTAZIONE IN CARTELLA CLINICA DELLA DICITURA NON ESCLUDE UNA SINTOMATOLOGIA NON ANNOTATA
Data:
10 Agosto 2024
a cura di Chiara di Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO
Non può sostenersi che la annotazione nella cartella clinica, circa la bontà del decorso post-operatorio, attesti una verità escludente la sintomatologia non annotata. È invero pacifico che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse . Ciò posto, la cartella clinica in atti fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati, non già delle valutazioni, quali quella ivi contenuta (“buono” il decorso postoperatorio).
Corte di Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 29150 dep. il 18 luglio 2024
Ultimo aggiornamento
10 Agosto 2024, 12:24
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