TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI – La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la…

Data:
28 Luglio 2011


Il lavoro precario comporta versamenti dei contributi previdenziali presso più enti di previdenza.
Ma che fine fanno questi spezzoni contributivi?
E’ possibile sommare questi contributi ai fini della pensione?
Ora, con la totalizzazione (istituto ammesso per tutti i tipi di pensione: anzianità, vecchiaia, inabilità e superstiti), senza ricorrere alla ricongiunzione (cumulo dei periodi contributivi), è possibile valorizzare, assommandoli, i vari periodi con contribuzione versata in varie gestioni previdenziali; ovviamente i periodi non debbono essere coincidenti con altri periodi utili al trattamento di pensione.
La totalizzazione (legge 247/2007 art.1 comma 76 lett. a – b che modifica l’art.1 del Dlgs 42/2006 e l’art.1 co.1 del Dlgs 184/1997) permette di cumulare spezzoni di periodi contributivi purchè nella singola gestione si siano accumulati periodi superiori ai tre anni; inoltre sarà possibile esercitare la totalizzazione anche se il richiedente ha maturato il diritto ad un trattamento pensionistico, purchè non ancora economicamente erogato (cioè non sia titolare di una pensione).
Possono esercitare la totalizzazione:
• i lavoratori dipendenti
• i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli, professionali)
• i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS
• i sacerdoti iscritti all’apposito fondo di previdenza
• i liberi professionisti iscritti alla Casse privatizzate
• gli iscritti alle forme assicurative sostitutive e esclusive dell’AGO.
Per esercitare il diritto alla totalizzazione va inoltrata apposita domanda (prima della titolarità di un trattamento di pensione) da parte del lavoratore o del suo avente causa, all’ente gestore della forma assicurativa cui da ultimo è stato iscritto (gestione ove risulta accreditata l’ultima contribuzione), che provvederà a contattare gli altri enti presso i quali il lavoratore ha dichiarato di aver versato spezzoni contributivi, verificandone poi la sussistenza del diritto.
Ricordiamo che i periodi totalizzati sono utili al calcolo dell’anzianità contributiva e che danno diritto in relazioni all’anzianità e ai versamenti effettuati nel singolo fondo a trattamenti economici previsti secondo la normativa del fondo stesso.
Legge 24 dicembre 2007 n. 247 Articolo 1 – 76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»; b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI – La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione versata, anche se di entità ridotta, in ciascun ente, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti.

RICONGIUNZIONE – E’ la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione.

Ultimo aggiornamento

21 Ottobre 2014, 17:11

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