STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – Documento di Valutazione dei Rischi
Data:
15 Luglio 2009
Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede quale termine ultimo per l’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 co. 1 lett. a) del succitato Decreto il 31 dicembre 2008.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il D.L. n. 207 del 2008 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. L’art. 32, co. 2 del suddetto decreto proroga al 16 maggio 2009 il termine previsto per l’effettuazione della valutazione dei rischi con riferimento però solo ai nuovi adempimenti previsti dall’art. 28 co. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL in via telematica tramite il sito internet dell’INAIL, il/i nominativo/i dei rappresentanti per la sicurezza, con cadenza annuale per ogni singolo studio. Per il 2009 (con situazione in essere al 31 dicembre 2008), il termine fissato al 16 maggio 2009 è stato prorogato al 16 agosto 2009.
Qualora il datore di lavoro non ottemperi alle disposizioni di cui sopra incorrerà in sanzioni pesanti (art. 55 D.Lgs. 81/2008). Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa (art. 28 co. 2 D.Lgs. 81/2008). Poiché il Testo Unico nulla dice in merito alle modalità per garantire la data certa, la FNOMCeO consiglia di fare ricorso alla c.d. autoprestazione presso gli Uffici Postali con apposizione del timbro direttamente sul documento. Per dare data certa è possibile recarsi anche presso il nostro Ordine, in quanto Ente Pubblico.
La data certa, così come previsto dallo schema del D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, potrà essere dimostrata dalla firma di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (Rappresentante dei Lavoratori, Medico Competente, dove esiste, Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, ove nominato).
Si ricorda altresì che i datori di lavoro con massimo 10 dipendenti possono autocertificare l’avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi (art. 29 co. 5 D. Lgs. 81/2008). In particolare, i medici che impiegano meno di 10 dipendenti possono, solo momentaneamente, eseguire l’autocertificazione di valutazione dei rischi, ma ciò non li esime dal redigere il documento di valutazione dei rischi specifici, quindi la sola autocertificazione non è sufficiente.
Per coloro che ritengono di volerlo utilizzare è disponibile qui in allegato il modello di autocertificazione fornitoci dalla Fnomceo.
Ultimo aggiornamento
15 Luglio 2009, 12:10
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