Specializzazioni – Equipollenze & Affinità – Cosa sono, quali sono, perché è importante conoscerle

Data:
8 Dicembre 2020

da ASSOCIAZIONE LIBERI SPECIALIZZANDI ALS

https://als-fattore2a.org/news/equipollenze-affinita/

NDR

LA TABELLA RIPORTATA DA ALS SI RIFERISCE ALLE AFFINITA’ (UTILI PER ACCEDERE AI PRIMI INCARICHI NEL SSN) E NON ALLE EQUIPOLLENZE ED E’ STATA ELABORATA NEL 2006 DALL’ORDINE DEI MEDICI DI LATINA

PER UN MAGGIORE APPROFONDIMENTO LEGGERE LA SEGUENTE NEWS SEMPRE’ DELL’ORDINE DEI MEDICI DI LATINA PUBBLICATA NEL 2012 – IN QUESTA NEWS E’ RIPORTATO, OLTRE L’ELENCO DELLE SPECIALITA’ EQUIPOLLENTI (CHE SERVONO PER GLI INCARICHI DI “PRIMARIO” CIOE’ SECONDO LIVELLO DIRIGENZIALE), ANCHE L’ELENCO DELLE BRANCHE SPECIALISTICHE PRINCIPALI E AFFINI PER GLI INCARICHI DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA COSIDDETTA “SUMAI”

Specializzazioni equipollenti e affini

 

ALCUNI DECRETI SUCCESSIVI AL 2006

Scarica questo file (COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab)COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab
COMUNICAZIONE-N-75 decreto 16 luglio 2014 – modifica integrazione tabella equipollenze e affinità
Scarica questo file (decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità)decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità
Scarica questo file (decreto 28 marzo 2013 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.pd)decreto 28 marzo 2013 – modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.pd

 

il Diploma di Formazione i MMG non è equipollente a Med Int nè a nessun altra specializzazione:
CONSIGLIO DI STATO
“La formazione non vale come specializzazione Il diploma del corso di formazione specifica in Medicina generale non consiste in una specializzazione, né può essere considerato equipollente a una specializzazione valida per l’ammissione alla procedura diretta all’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici. Recependo il Dlgs 257/1991 e il Dm 30 gennaio 1998, la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la decisione 456/2009 (depositata il 28 gennaio), ha respinto il ricorso di un chirurgo, in possesso dei diplomi di specialista in Idrologia e di formazione specifica in formazione di base, escluso dalla partecipazione alla procedura per titoli indetta dalla Asl per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti.
Tra i requisiti di ammissione, l’avviso pubblico prescriveva «Il possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine»; secondo i giudici, invece, il corso di formazione specifica in Medicina generale «Non è equipollente a una specializzazione né esiste una specializzazione in Medicina generale».
Questo tipo di diploma «non consiste in una specializzazione perché conseguito all’esito di corsi organizzati e attivati dalle Regioni o dalle Province autonome (non già di scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia), diretti alla formazione (non già specializzazione) dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina generale nell’ambito del Ssn. Né può essere considerato equipollente a una specializzazione valida per l’ammissione alla procedura». Le equipollenze sono disciplinate dalla tabella B delDm citato, che prevede «soltanto scuole equipollenti », e tra queste quella di Medicina generale. In definitiva, la norma spiega l’equipollenza con la «specializzazione in Medicina generale», ma «non anche la formazione specifica in Medicina generale». “

a cura del Presidente Giovanni Maria Righetti – 08/12/2020

Ultimo aggiornamento

8 Febbraio 2023, 06:40

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