RESPONSABILITA’ MEDICA, QUANDO LA COLPA GRAVE

Data:
26 Settembre 2021

da Marco Perelli Ercolini, in breve n.38 del 26/09/2021

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 29 aprile – 12 maggio 2021, n. 18347  CASS_sez_IV_Penale Sent_18347-2021 ha affermato che al fine di stabilire la responsabilità dell’esercente una professione sanitaria per l’evento lesivo causato nel praticare l’attività, occorre verificare, in primo luogo, se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, quindi, specificare la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza), se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali e quale sia stato il grado della colpa. Pertanto, il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie impone al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce dei parametri di valutazione dell’operato del sanitario costituiti dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, ma, ancor prima, un’indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il8 comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento lesivo. Si può parlare, quindi, di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento.
(Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Chiara di Lorenzo)
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chiarimento sulla natura della colpa grave,
“[…] una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente […]”.
sulla responsabilità di un medico, va

1. verificato se il caso concreto sia regolato da linee guida o buone pratiche clinicoassistenziali;

2. specificata la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza);

3. determinato il grado della colpa, in base al discostamento del comportamento del medico da quanto previsto dalle linee guida e/o dalle buone pratiche clinicoassistenziali.

(da SanitàInformazione – Colpa grave, novità dalla cassazione penale a cura di Riccardo Cantini
Colpa grave, novità dalla Cassazione penale | Sanità Informazione (sanitainformazione.it) )

Ultimo aggiornamento

26 Settembre 2021, 11:02

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