Responsabilità dello specializzando
Data:
10 Marzo 2012
Un medico strutturato e un medico specializzando sono stati condannati per i danni arrecati ad un bimbo a seguito di una errata diagnosi.
La questione emersa durante la causa era in particolare se il medico in formazione specialistica fosse o meno responsabile degli atti compiuti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6981 del 22/02/2012, pronunciata dalla IV sezione penale, ha affermato che il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale.
La sua non è una mera presenza passiva né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un’autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia.
Tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se Io specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità.
Pertanto sussiste la responsabilità professionale sia per i medici strutturati che per gli specializzandi.
Ultimo aggiornamento
10 Marzo 2012, 01:10
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