R.Lazio – 09/03/2020 ordinanza n.5 – 10/03/2020 ordinanza n.6

Data:
10 Marzo 2020

09/03/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 22

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 9 marzo 2020, n. Z00005
Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

>>>   2020-1621

10/03/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 23 – Supplemento n. 3

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020, n. Z00006
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

>>   2020-1638

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ORDINANZA N.5

1.La misura della permanenza domiciliare di cui all’ordinanza n. Z00004 dell’8 marzo 2020, nonsi applicaai seguenti casi:

a.spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;

b.spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;

c.spostamenti funzionali allo svolgimento delleattività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020;

d.spostamenti peresigenze di mobilità delle strutture operative del servizionazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.

2.Le comprovate esigenze lavorative, le situazioni dinecessità, gli obblighi connessi all’adempimento di un dovere, i motivi di salutesono dichiarati, al momento dell’ingresso in Regione Lazio, mediante dichiarazione con la compilazione e invio del questionario “SONO NEL LAZIO”(allegato 1),reperibile sul sito web della Regione Lazio, a decorrere dalle ore 18:00 dal 9 marzo 2020;

3.I soggetti che presentano condizioni da valutare, a seguito della compilazione dell’allegato 1, hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi, fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione, che provvede anche avvalendosi del Medico di medicina generale (MMG) e/o del pediatra di libera scelta (PLS) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020;

4.Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020 e, per tutte le tipologie di spostamento non disciplinati nel presente provvedimento, quanto disposto dall’ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020;

5.Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere assicurate dagli operatori mediante l’uso obbligatorio di DPI forniti dal datore di lavoro;

6.Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono autorizzati a svolgere sedute di allenamento presso impianti sportivi con le modalità indicate dall’art. 2, lett. g) del DPCM 8 marzo 2020;

7.Allo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificatodi esenzione per redditoE02, la scadenza del 31 marzo 2020 è differita al 30 giugno 2020.


ORDINANZA N.6

1.La misura della chiusura delle palestre,delle piscine e dei centri benessere di cui all’ordinanza Z0004 dell’8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture termali di cui all’articolo 4, comma 1 lettera d) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;

2.Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell’interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;

3.Il differimento dei termini di cui al punto 7. dell’ordinanza Z0005 del 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia.

4.In attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e in aggiunta a quanto indicato al punto 20) dell’Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti;

5.Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all’attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.

6.In base all’ordinanza Z00005 del 9 marzo 2020, il cittadino proveniente dalle aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio.

Di conseguenza:

1)i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell’ordine, possono alternativamente contattare:

a)il proprio medico di medicina generale o pediatra dilibera scelta che, all’esito di notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia con codice V29.0;

b)il Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio della certificazione con codice v29.0.

2) i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia con codice v29.0.

 

Ultimo aggiornamento

10 Marzo 2020, 23:53

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