Proroga dell’obbligo formativo ECM: aggiornamenti normativi
Data:
27 Febbraio 2025
Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (pubblicata nella GU n. 45 del 24.02.2025), sono state introdotte le seguenti modifiche significative all’obbligo formativo ECM.
- PROROGA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELL’OBBLIGO ECM RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022
Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. Eventuali crediti ECM maturati negli anni 2024 e 2025 potranno essere spostati, su richiesta del sanitario, sul triennio 2020-2022 per completare il debito formativo individuale e risultare così certificabili.
- AMPLIAMENTO DEL RECUPERO CREDITI ECM
La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi che saranno definiti con provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Opportunità con le modifiche intervenute e conseguenze dell’inadempienza
Queste modifiche rappresentano una significativa opportunità per gli iscritti che non hanno ancora completato il proprio percorso formativo, consentendo di mettersi in regola senza incorrere in sanzioni, limitazioni nell’esercizio della professione e restrizioni sull’efficacia delle polizze assicurative obbligatorie contro i rischi di rivalsa o responsabilità amministrativa per colpa grave. Si ricorda, infatti, che ai sensi della Legge Gelli, l’efficacia delle polizze assicurative è subordinata all’assolvimento di almeno il 70% del debito formativo individuale. Pertanto, i professionisti che non raggiungeranno questa soglia entro il triennio 2023-2025 non potranno accedere alla copertura assicurativa e si troveranno scoperti in caso di contenzioso. Inoltre, a partire da gennaio 2026, i medici che non avranno raggiunto almeno la percentuale minima dei crediti ECM richiesti potrebbero avere difficoltà nel sottoscrivere o rinnovare la propria polizza di Responsabilità Professionale, con evidenti limitazioni all’esercizio della professione.
Obbligo in materia di radioprotezione
Si rammenta, altresì, l’obbligo formativo in materia di Radioprotezione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2020, 101: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare” (art.162, comma 4).
Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad es. se un medico di medicina generale ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120 cioè 12 crediti.
La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es. se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi inerenti alla radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione.
Si segnala, inoltre, che presso sul portale COGEAPS è stata inserita la funzione (per ciascun iscritto entrando nella propria area riservata ), necessaria a far confluire i crediti già acquisiti derivanti dai Corsi seguiti nel triennio 2020-2022 in materia di Radioprotezione nella specifica disciplina (effettuare l’accesso al portale COGEAPS entrare nelle partecipazioni ECM, cliccare sulla funzione RADIOPROTEZIONE e seguire le istruzioni riportate).
Verifica dello stato formativo
Alla luce delle recenti modifiche normative, si invitano tutti gli iscritti a verificare la propria posizione accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login con il proprio SPID e a provvedere al recupero dei crediti entro il 31 dicembre 2025.
Ultimo aggiornamento
28 Febbraio 2025, 08:31
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