Prime informazioni dell’Ordine agli Iscritti circa la nuova normativa sull’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19
Data:
5 Dicembre 2021
Le informazioni sopra riportate provengono da fonti autorevoli e si fa riserva di fornire aggiornamenti sulla base di indicazioni da parte del Ministero della Salute e della FNOMCeO.
Il 26 novembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 172/2021, in vigore dal 27 novembre u.s. (Decreto Super Green Pass), che sostituisce l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021).
➢ E’ chiarito che tutti gli iscritti all’albo sono soggetti ad obbligo vaccinale.
➢ La vaccinazione è obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all’esercizio della professione e allo svolgimento dell’attività lavorativa.
➢L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio della professione.
➢ La competenza sull’accertamento dell’adempimento del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali.
➢ L’Ordine competente ad accertare l’adempimento dell’obbligo vaccinale è quello presso il quale è iscritto il professionista.
➢L’obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo.
➢Si chiarisce che tutti i professionisti sanitari – a prescindere dal contesto in cui esercitino la professione – sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
➢Si specifica, in modo definitivo ed inequivocabile, che la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
➢Non sussiste l’obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate UNICAMENTE dal proprio medico di medicina generale (da non identificarsi necessariamente con il medico vaccinatore), nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
➢Nell’esercizio dell’attivita’ libero-professionale, i soggetti di cui sopra adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
➢L’unico soggetto competente ad attestare la sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo per la salute, è il medico di medicina generale e l’Ordine dovrà solo verificare che il certificato di esenzione provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione sanitaria di merito.
➢La FNOMCeO verificherà, attraverso la Piattaforma nazionale digital green certificate, in modo automatico e con cadenza quotidiana, la sussistenza di uno stato di vaccinazione valido o non valido e inoltrerà le opportune informazioni all’Ordine.
➢Qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), l’Ordine invita l’iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione o l’esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
➢Nell’invito ad adempiere, l’Ordine dovrà richiedere all’interessato anche i dati del datore di lavoro
➢Decorso il predetto termine di cinque giorni, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche limitatamente alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla scrivente Federazione e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. Anche se la disposizione non prevede espressamente un obbligo di
comunicazione dell’atto di accertamento all’interessato si ritiene che lo stesso sia implicito.
➢L’inosservanza dei predetti obblighi di comunicazionàe configura una grave violazione della normativa vigente che comporta l’attivazione della procedura di scioglimento del Consiglio direttivo dell’Ordine.
➢L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle predette verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell’Albo professionale. Nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
➢La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022.
➢ Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
➢Si ritiene che, a fronte di segnalazioni riguardanti diffide legali che richiedono la reintegrazione di iscritti sospesi a seguito di atti di accertamento adottati dalle competenti ASL in costanza della previgente normativa, le predette sospensioni restano efficaci fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre p.v..
➢Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
➢Per gli esenti dalla vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in reazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, è invece previsto il demansionamento. Il datore di lavoro li adibisce a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
➢Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell’iscrizione fino al 15 giugno 2022.
Ultimo aggiornamento
29 Dicembre 2022, 11:05
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