PENSIONI – CUMULO o RICONGIUNZIONE? (da Perelli Ercolini n.09 del 3 marzo 2019)
Data:
3 Marzo 2019
da PensioniOggi di sabato 23 febbraio 2019 a cura di Franco Rossini
Quando la ricongiunzione è conveniente
In linea generale la ricongiunzione dei contributi è conveniente ove l’assicurato abbia avuto una progressione di carriera negli ultimi anni prima del pensionamento.
In tal caso il trasferimento consente al lavoratore di guadagnare una pensione superiore rispetto al cumulo dato che i periodi assicurativi più risalenti nel tempo saranno valorizzati sulla base della retribuzione degli ultimi anni maturata nella cassa accentrante.
In questi casi l’assicurato può ottenere il massimo profitto dai primi anni di assicurazione venendo tali annualità computate nella pensione in base alle retribuzioni più succulente riferite agli ultimi anni di carriera.
L’operazione, però, se effettuata al momento del pensionamento rischia di risultare costosa per via dell’alto costo della riserva matematica a meno che l’assicurato abbia parecchia contribuzione da portare in detrazione dell’onere.
Se la domanda è stata fatta molti anni prima il costo è in genere più abbordabile.
Quando il cumulo è conveniente
Di converso quando il lavoratore ha una carriera non brillante con retribuzioni decrescenti negli ultimi anni di lavoro a causa di disoccupazioni, integrazioni salariali o lavori precari il cumulo può risultare più conveniente della ricongiunzione.
In tal caso, infatti, l’assicurato può salvaguardare il sistema di calcolo della gestione in cui ha contribuito quando aveva retribuzioni migliori.
Evitando così una ricongiunzione che pur probabilmente gratuita risulterebbe peggiorativa della misura dell’assegno.
Il cumulo può essere valido anche quando ci sono moltissimi anni di contributi e quindi la ricongiunzione potrebbe limitare la crescita della pensione per il raggiungimento della massima anzianità contributiva.
Altri fattori da tenere a mente
➢ Nella scelta pesa anche un altro fattore: la presenza di contribuzione nella gestione separata dell’Inps.
I periodi assicurativi nella gestione dei collaboratori di cui alla legge 335/1995 non possono essere mai valorizzati tramite la ricongiunzione ma solo con il cumulo.
Pertanto un lavoratore che stia tentando la strada del pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) e per farlo abbia bisogno della contribuzione versata nella gestione dei parasubordinati potrà farlo esclusivamente tramite il cumulo.
➢ Altra variabile da prendere in considerazione è l’erogazione del TFS/TFR per i dipendenti pubblici.
Con il cumulo la data di liquidazione del trattamento di previdenza è fissata, di regola, per legge decorsi 12 mesi + 90 giorni dal compimento dei 67 anni.
Nessun slittamento è previsto in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Anche nel caso di accesso alla pensione con quota 100 in cumulo sono previsti termini dilatori per l’erogazione delle indennità di fine servizio.
➢ Infine la ricongiunzione può essere presa in considerazione ove consenta di ottenere la liquidazione della pensione ad un’età o con requisiti contributivi inferiori rispetto a quelli vigenti nell’ordinamento pubblico.
Dato che a seguito della Legge Fornero i requisiti di pensionamento sono, salvo specifiche eccezioni, identici in tutte le gestioni pubbliche questa possibilità resta ormai a vantaggio solo degli iscritti ad alcuni fondi speciali dell’Inps (esempio fondo volo o Enpals) o per i liberi professionisti assicurati presso le casse ordinistiche. I cui regolamenti fissano talvolta requisiti di pensionamento più favorevoli rispetto a quelli vigenti nell’Inps in virtu’ dell’autonomia statutaria riconosciuta dalla legge.
Ultimo aggiornamento
3 Marzo 2019, 16:31
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