Pensionati e quota B del fondo generale ENPAM

Data:
18 Luglio 2014

Anche il medico (o odontoiatra) pensionato del Fondo generale Enpam in caso di introiti da libera
professione, anche se occasionale (in particolare: congressi e convegni, consulenze tecniche
d’ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, attività di docenza occasionale, gettoni di presenza
per incarichi ordinistici, ecc. – prestazioni denunciate ai fini fiscali nel quadro RL), dovrà procedere
entro il 31 luglio alla denuncia sul modello D di tali redditi al netto delle spese per la loro
produzione e nel contempo, se ha interesse, chiedere l’ammissione alla quota ridotta (ora 6,25%)
pari al 50% dell’aliquota ordinaria (ora del 12,50%) in base all’articolo 18 comma 11 del DL
98/2011 convertito con modificazioni in legge 111/2011. Chi non è titolare di pensione del Fondo
generale nel 2013 e percepisce altre pensioni (Inps, ex Inpdap, Fondi speciali Enpam) può avvalersi
della contribuzione ridotta del 2% sino al momento in cui si pensionerà anche nel Fondo generale
Enpam.
Per le somme degli introiti da libera professione oltre il tetto di 85.000 euro, l’aliquota contributiva
è dell’1% di cui solo lo 0,50% ai fini del calcolo economico della pensione.
Ricordiamo che non pagando la contribuzione della quota A, tutto il reddito prodotto, al netto delle
spese inerenti, è imponibile.
I contributi versati sono interamente deducibili ai fini fiscali.
In base alla denuncia, verranno effettuati i calcoli della contribuzione dovuta dagli uffici Enpam e
data comunicazione al medico (o odontoiatra) che dovrà assolvere al pagamento mediante il MAV
allegato o in rata unica o, se avente diritto, in più rate, entro il 31 ottobre.

Attenzione: la mancata ricezione della comunicazione del contributo da versare da parte del medico (o odontoiatra) non esime dai versamenti comunque dovuti. Il tal caso il medico (o odontoiatra) dovrà richiedere un duplicato alla Banca Popolare di Sondrio numero verde 800.24.84.64 oppure, se registrato al sito ENPAM, scaricare il duplicato.
Il ritardo di invio del modello D comporta una sanzione fissa pari a 120 euro.
Per ritardati pagamenti è invece prevista una sanzione in misura fissa pari all’1% del contributo se
il versamento è stato effettuato entro 90 giorni (quest’anno 29 gennaio2015), oltre tale termine una sanzione, in ragione di anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti fino
all’importo massimo pari al 70% del contributo dovuto.
Questi versamenti aggiuntivi comporteranno il ricalcalo dell’assegno di pensione ogni terzo anno
(in realtà ogni 5 anni…) in base alle somme versate nel periodo di riferimento (coefficiente di
rendimento 1,03% per ogni anno di contribuzione intera e 0,51% per ogni anno di contribuzione
ridotta).

Ultimo aggiornamento

19 Settembre 2021, 09:22

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia