P.A. – ATTENZIONE AI DOPPI INCARICHI

Data:
18 Marzo 2011

Ricordiamo che già ai sensi dell’articolo 60 del DPR 3/1957 è incompatibile per il medico ospedaliero, quale pubblico dipendente, esercitare commercio o industria o una professione al di fuori di quella medica, assumere incarichi alle dipendenze di privati, accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
E’ ammesso che il medico ospedaliero possa esercitare la libera-professione anche al di fuori della struttura di appartenenza, purché sia esercitata extra orario di lavoro, non sia incompatibile o non crei perturbativa con i compiti di istituto e non crei conflitti di interesse con l’ente di appartenenza (concorrenza), non sia esercitata in strutture private comunque convenzionate o accreditate, non sia stata scelta l’esclusività di rapporto con la struttura, in tal caso permane il diritto all’esercizio della libera-professione intramoenia (cioè all’interno delle strutture dell’ente di appartenenza).
La legge 138/2004 ha cancellato l’irreversibilità del rapporto esclusivo dei medici dirigenti con le Aziende.
E in caso di altri incarichi?
Il decreto legislativo 165/2001 all’articolo 53 (Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi) prevede, riconfermando precedenti disposizioni (sempre per lo più disattese), particolari procedure per richiedere l’autorizzazione all’ente di appartenenza allo svolgimento di incarichi comunque retribuiti, anche per semplici consulenze nei confronti di enti pubblici e privati.
Anche le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Il mancato rispetto della norma di trasparenza punisce il conferimento dell’incarico non compreso nei compiti e doveri di ufficio, anche se anche occasionale, senza la preventiva autorizzazione e la mancata comunicazione dei compensi con una sanzione amministrativa.
L’autorizzazione (non semplice comunicazione) ovvero la reiezione alla richiesta dell’interessato o da chi, pubblico o privato, intende conferire l’incarico, deve essere deliberata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e pertanto deve essere preventiva all’inizio dell’incarico e non sanata a posteriori. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni.
In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. Sono esclusi i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, dalla partecipazione a convegni e seminari, da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (non forfetarie), da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. S
ono pure esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Tra le ulteriori procedure ricordiamo che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente e entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica-Anagrafe delle prestazioni (banca dati degli incarichi) l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto o erogato.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ne riferisce al Parlamento.

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2014, 22:23

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