ONAOSI : L’AVVISO DI PAGAMENTO NON E’ IMPOSITIVO E PERTANTO NON IMPUGNABILE

Data:
19 Dicembre 2007

L’AVVISO DI PAGAMENTO NON E’ IMPOSITIVO E PERTANTO NON IMPUGNABILE

a cura di Marco Perelli Ercolini

L’avviso di pagamento di contributi, tasse o imposte non è impositivo, ma solo un bonario invito a pagare e pertanto secondo la Commissione tributaria dell’Umbria (sentenza 29 ottobre 2005 numero 68) che ha richiamata anche la sentenza di Cassazione numero 14669/05, non è impugnabile in quanto non è ammissibile il ricorso.
L’avviso di pagamento sarebbe solo un bonario invito al pagamento anche se redatto con modalità tali da indurre a farlo ritenere un atto impositivo, non rientrando negli atti suscettibili di impugnazione quali previsti nell’elencazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 546/92; infatti non sarebbe né un avviso di liquidazione di tributo, né un ruolo o cartella di pagamento, né un avviso di mora, né, infine, un atto che la legge dichiara impugnabile davanti ai giudici tributari.
Il suo mancato pagamento non espone a sanzioni o a more sino all’arrivo della cartella esattoriale che risulterà gravata solo di pochi euro per le spese di notifica.

Ultimo aggiornamento

1 Luglio 2014, 12:22

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