Obbligo di Pos per i professionisti

Data:
6 Maggio 2014

Esercenti, imprese e professionisti dal 30 giugno avranno l’obbligo di accettare le carte di debito per pagamenti d’importo superiore a 30 euro.

La norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l’ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota ieri che ha rigettato l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico attuativo dell’articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. A giudizio degli architetti si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto – ex articolo 15, comma 5 quater del Dl 179/2012 – di richiedere un sovraprezzo legato all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

articoli correlati

documenti

E il Tar, alla luce della sommaria delibazione dell’atto impugnato e dei motivi di ricorso, ha ritenuto inesistente il “fumus boni juris” in quanto il decreto impugnato «sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all’articolo 9, comma 15-bis, impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Peraltro il decreto impugnato «ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale relativo all’uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali, mentre la fissazione di “importi minimi” da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come “eventuale”.

Dura la reazione di Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti. «Riconfermiamo – si legge in una nota – che l’obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra committente e professionista. Il bonifico Stp costa la metà del pagamento via Pos e consente lo stesso risultato di tracciabilità». Peraltro – conclude Freyrie – «non ci fermeremo certo di fronte a questa ordinanza e sono sicuro che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di illegittimità che noi abbiamo evidenziato».

Ultimo aggiornamento

27 Maggio 2014, 21:45

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia