«Il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso.»

vedi Decreto Ministero della Salute 12 ottobre 2021  >>>  all_1 (5)

le parole «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte» sono soppresse

vedi Decreto Ministero della Salute 29 ottobre 2021  >>>  all_2 (4)


((5-bis. I medici della Polizia di Stato  e  gli  ufficiali  medici
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza  in  servizio
permanente  effettivo  con  almeno  quattro  anni  di  anzianita'  di
servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica  in
medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio  sanitario
nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza  dei  medici
di medicina generale, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e compatibilmente con le  esigenze  operative  e  funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri  attinenti  al
servizio,  possono   svolgere   attivita'   di   medicina   generale,
prioritariamente   in   favore   del   personale    delle    medesime
amministrazioni e dei  relativi  familiari,  secondo  i  criteri,  le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno  e
il Ministro dell'economia e delle finanze.))
vedi Art. 19 5 bis Legge 120 11 settembre 2020

 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33)

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, relativo alle modalita'  di conseguimento del titolo di 
formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della 
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli
ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, 
dopo le parole «quattro anni di anzianita' di servizio,» sono inserite 
le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di 
studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. 
Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici in favore delle 
amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti 
quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo, 
previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attivita' 
di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle 
stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato 
articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attivita' 
didattica di natura teorica. I predetti medici,» e dopo le parole 
«previo conseguimento del titolo» le seguenti parole: «di formazione 
specifica in medicina generale» sono soppresse.

vedi Art. 23 Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.228

(GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)

 


 

 

Ultimo aggiornamento

6 Gennaio 2022, 13:26

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