MEDICI ESTETICI – ESENZIONE IVA a cura di Chiara di Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO

Data:
21 Ottobre 2024

MEDICI ESTETICI – ESENZIONE IVA a cura di Chiara di Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che i trattamenti di carattere estetico, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che a seguito di malattia o di handicap fisico congenito abbiano bisogno di intervento estetico, potrebbero rientrare nella nozione di “cure mediche” o di “prestazioni mediche” esente da IVA ai sensi degli artt. 10 e 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma che l’onere della destinazione del trattamento a cure mediche, ai fini dell’esenzione IVA, grava sul contribuente che effettua le prestazioni.

Corte di Cassazione – sentenza n.37239 del 7 giugno 2024 depositata ili 10 ottobre 2024 :

205 CASS sent_37239-dep_10ott2024

Ultimo aggiornamento

21 Ottobre 2024, 18:53

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