Medici competenti e recupero crediti ECM 2011-2013 : è tutto chiaro? L’Ordine di Latina segnala possibili criticità. Leggi.
Data:
21 Febbraio 2016
Latina, 21 febbraio 2016
Abbiamo pubblicato qualche giorno fa la comunicazione n. 15 della FNOMCeO del 12 febbraio che ci informava sulla recente pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale che consente il recupero dei crediti ECM fino al 30 giugno 2016 relativo al triennio 2011 – 2013, recupero che in precedenza era stato consentito fino al 2014 ma senza completo successo da parte dei medici competenti inseriti nell’elenco nazionale tanto è che in migliaia sono stati depennati dall’elenco nazionale nei primi mesi del 2015.
Appena leggo il decreto, emanato anche grazie alla lodevole iniziativa della FNOMCeO, l’Ordine dei Medici di Latina ha subito sollevato alcune problematiche che sono state formalizzate con l’invio in data 17 febbraio di una nota alla Presidente della FNOMCeO, a tutti i Presidenti degli Ordini e al CoGeAPS, clicca qui: quesiti_ecm_medici_competenti
La nota è stata immediatamente (19 febbraio) trasmessa dalla FNOMCeO al Ministero della Salute:
Nel frattempo, il 19 febbraio Doctor News ha pubblicato un articolo dedicato al decreto:
Allora, l’Ordine di Latina ha ha preso contatti con l’autore dell’articolo, il giornalista Mauro Miserendino, per illustrare anche a voce il proprio punto di vista sull’argomento e gli ha inviato la seguente nota affinché sia presa in considerazione.
Latina, 19 febbraio 2016
Caro Miserendino,
leggo con interesse il tuo articolo di oggi su Doctor33 riguardante i medici competenti e vorrei intervenire per puntualizzare alcuni aspetti.
Innanzitutto, la cancellazione di una percentuale considerevole di medici competenti dall’elenco nazionale , avvenuta nei primi mesi del 2015, derivò dalla mancata trasmissione da parte degli interessati di una autocertificazione con la quale si doveva dichiarare di avere acquisito il 70% dei crediti formativi ECM nel periodo 2001 – 2013 esteso al 2014 per i motivi che sono ampiamente riportati nell’articolo. Evidentemente tale estensione di un anno non fu sufficiente per il recupero dei crediti ECM da parte della metà dei medici competenti. Da ciò la necessità, richiesta da più parti e recepita con il recente decreto ministeriale, di un prolungamento del periodo utile per il recupero di ulteriori 18 mesi cioè fino al 30 giugno 2016.
Risulterebbe quindi chiaro che, in base a tale decreto, il reintegro degli interessati nell’elenco nazionale potrà avvenire solo dopo la scadenza del 30 giugno 2016 sempre su richiesta degli interessati.
Ma cosa è avvenuto nel frattempo a complicare la situazione e che viene accennato nell’ultima parte del tuo articolo?
Sulla base di una interpretazione del comma 3 dell’art. 38 del Dlgs 81/08 sino ad ora consolidata e seguita dalla ex Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio II del Ministero della Salute, nell’elenco nazionale sono stati man mano reiscritti nel corso degli ultimi mesi tutti medici competenti, già cancellati che hanno nel frattempo presentato una autocertificazione con la dichiarazione di avere conseguito per il triennio in corso 2014 – 2016 almeno il 70% dei crediti totali ECM nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” (105 su 150) senza avere raggiunto il completo recupero dei debiti formativi del pregresso triennio, possibilità prevista solo con il recente decreto.
Questo gruppo di medici competenti potrebbe correre il rischio di essere di nuovo cancellato dall’elenco nazionale?
A che pro questo decreto che cade a ridosso della scadenza del triennio 2014 – 2016 e che potrebbe avere la conseguenza di dovere acquisire i crediti ECM per il triennio in corso soprattutto nell’ultimo semestre del 2016?
Per dissipare ogni dubbio questo Ordine di Latina ha già posto uno specifico quesito alla FNOMCeO e informato gli altri Ordini.
Infatti, non tutti sono consapevoli del fatto non è necessario né sufficiente essere inclusi nell’elenco nazionale per avere il diritto all’esercizio delle funzioni di medico competente ma che spetta agli Ordini vigilare sulla veridicità di quanto dichiarato nelle autocertificazioni trasmesse dagli interessati al Ministero della Salute non solo per quanto riguarda i titoli posseduti ma anche per quanto riguarda i crediti formativi ECM per ciascun triennio. Quest’ultimo compito viene esercitato dagli Ordini con il rilascio di un apposito certificato predisposto dal CoGeAPS al termine di ciascun triennio solo quando nella banca dati dello stesso sono stati registrati tutti i crediti ECM compresi quelli nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” fino al raggiungimento del 70% del totale.
Giovanni Maria Righetti
Presidente Ordine Medici della provincia di Latina
Ultimo aggiornamento
21 Febbraio 2016, 11:44
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