LE TRATTENUTE ENPAM AL MEDICO DELL’ASL

Data:
19 Ottobre 2009

D – Un medico, titolare di partita Iva, svolge attività per conto di una Asl da cui riceve mensilmente un cedolino riepilogativo delle competenze assoggettate a contribuzione Enpam e ritenuta Irpef del 20 percento. Questi cedolini vengono numerati e registrati ai fini Iva come operazioni esenti e considerati componenti positivi di reddito di lavoro autonomo.
Contemporaneamente lo stesso medico svolge attività per conto dell’Inps per visite fiscali, ricevendo con periodicità irregolare il riepilogo delle prestazioni eseguite al momento dell’accredito delle competenze, che può avvenire anche l’anno successivo. L’Inps rilascia la certificazione per i compensi erogati e assoggettati a ritenute del 20% ma non a contribuzione Enpam.
Vorrei sapere se è corretto il comportamento tenuto relativamente ai compensi percepiti dalla Asl e come ci si deve comportare per i compensi ricevuti dall’Inps.
R – Per quanto riguarda i fogli di liquidazione rilasciati dall’Asl, il comportamento tenuto dal lettore appare del tutto conforme alle indicazioni contenute nella risoluzione del ministero delle Finanze n. 501679 del 23 settembre1975.
In questa risoluzione si legge, infatti, che i fogli di liquidazione delle competenze rilasciati dalla Asl ai medici che svolgono attività professionale sono equiparati alle fatture; conseguentemente, in base alle disposizioni indicate nell’articolo 23 del Dpr 633/72, i medici devono:
a) numerare i fogli liquidazione in ordine progressivo, seguendo la stessa numerazione delle fatture emesse;
b) registrare i fogli insieme alle fatture emesse, globalmente, mese per mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
Per le prestazioni di medicina fiscale rese all’Inps si precisa che queste costituiscono operazioni esenti da Iva (circolare 4 novembre l992 n. 65).
Ai fini delle imposte dirette i relativi compensi, come quelli corrisposti dalla Asl, costituiscono redditi di lavoro autonomo.
Le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’Inps (cosiddetti «medici di lista» aventi con l’ente un rapporto libero professionale) e le misure dei compensi spettanti, sono fissate dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 7 luglio 2008, n. 157 ed emanato dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale).
Per quanto attiene alla contribuzione dovuta all’Enpam, l’ente di previdenza dei medici, si rammenta che è prevista una contribuzione del 12,50% o, a domanda dell’interessato, in forma
ridotta del 2% per coloro che fossero assoggettati ad altra contribuzione obbligatoria, riguardo ai redditi conseguiti da libera professione per importi superiori ai 5.212,16 euro (per l’anno 2008).
Tale contribuzione è a totale carico del professionista e a lui compete il relativo versamento.
Considerato che la Asl procede a una trattenuta per conto del professionista, verosimilmente si ritiene che la Asl stessa non consideri l’attività svolta quale libera professione, ma la faccia ricadere in altre condizioni convenzionali. (medicina generale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale) soggette a contribuzione Enpam verso i fondi speciali e che pertanto le relative ritenute previdenziali siano di competenza dell’ente erogatore. L’Inps, al contrario, individuando l’attività resa per visite di controllo quale libera professione, non sottopone i compensi ad alcuna trattenuta previdenziale, che resta di competenza del sanitario nei termini sopra indicati.
 
 

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2014, 22:20

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia