Le targhe della pubblicita’ sanitaria sono esenti dall’imposta di pubblicita’

Data:
19 Dicembre 2007

In alcune provincie italiane, pervengono ai medici intimazioni di pagamento per l’imposta di pubblicità sulle targhe che individuano lo studio professionale. In proposito la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ricorda che con circolare n. 3 del 03/05/2002, il Ministero dell’Economia ha chiarito che le targhe di superficie non superiore a cinque metri quadrati sono esenti dal pagamento dell’imposta di pubblicità e del canone di installazione dei mezzi pubblicitari, ai sensi della Legge 24/04/2002 n. 75. Pertanto ogni richiesta di imposta o canone in difformità di quanto sopra previsto deve ritenersi illegittima. (Fonte: FNOMCeO del 9 settembre 2004)

Ultimo aggiornamento

1 Luglio 2014, 12:21

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