La S.I.T. ci ricorda le regole per una corretta trasmissione telematica del certificato di malattia
Data:
16 Ottobre 2015
Relativamente al quesito richiesto, mi pregio precisarle che per il certificato telematico di malattia, non è prevista alcuna firma (e timbro) del medico curante.
Anzi il medico non è obbligato neanche a rilasciare copia cartacea del certificato inviato, se non su esplicita richiesta del paziente, ma solo il numero di protocollo dell’invio. Il lavoratore è obbligato, a sua volta, solamente a “comunicare” (a voce, per fax, email, sms) tale numero al datore di lavoro che, collegandosi al sito dell’INPS, potrà scaricarne copia.
Chiaramente timbro e firma sono obbligatori nel rilascio di certificazione cartacea di malattia, ormai riservata solo ai militari e alle forze dell’ordine.
In caso di impossibilità di invio di certificazione telematica di malattia (per malfunzionamento del sistema, mancanza di connettività o perché il sanitario non è informatizzato), il medico dovrà rilasciare certificazione cartacea di malattia (datata, firmata e timbrata) ed il lavoratore ha 2 giorni di tempo per recapitarla al datore di lavoro e spedirla per raccomandata AR alla sede INPS competente.
Insomma si segue la vecchia normativa; non essendo più distribuiti gli appositi moduli cartacei, sarà cura del lavoratore allegare al certificato medico un foglio dove dovrà riportare i suoi dati anagrafici, codice fiscale, codice INPS azienda, indirizzo di reperibilità durante la malattia etc.
E’ fatto obbligo ai datori di lavoro e alle sedi INPS di accettare anche le certificazioni cartacee di malattia (Circolare INPS 99/96 del 13 maggio 1996).
Si ricorda che il certificato DEVE essere rilasciato dal medico o dalla struttura che ha effettuato la visita o erogato la prestazione sanitaria (pronto soccorso, dimissione ospedaliera, casa di cura privata o convenzionata, guardia medica, guardia turistica, libero professionista privato) e che in nessun caso può essere delegato tale compito al medico di medicina generale (medico di famiglia) se non è stato lui ad effettuare la visita o la prestazione sanitaria (falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale ex art. 476 CP). Da rilevare che per i lavoratori del comparto pubblico, i certificati rilasciati da un medico libero professionista privato, con prognosi superiore a 10 giorni, o nel caso di secondo evento morboso nell’anno, devono essere convalidati da medico di struttura pubblica, compresi i medici di famiglia.
Da ultimo si precisa che questa Società scientifica ha svolto attività di consulenza tecnica per il Dipartimento della digitalizzazione ed innovazione del Ministero della PA e semplificazione all’epoca dell’introduzione della certificazione telematica di malattia (aa 2010-2011, Ministro Brunetta).
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo
Cordiali saluti.
Dott. Giancarmine Russo
Ultimo aggiornamento
16 Ottobre 2015, 16:16
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