La FNOMCeO, il 6 dicembre, specifica i nuovi obblighi, a decorrere dal 27 novembre, da parte dell’Ordine e degli Iscritti riguardo l’obbligo vaccinale anti Covid-19

Data:
7 Dicembre 2021

 …Con la sostituzione dell’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, ad opera dell’art. 1 del decreto-legge n. 172/2021, è stato profondamente cambiato il processo di verifica e sospensione dei sanitari che non rispettano l’obbligo vaccinale. Non sono più le Aziende Sanitarie Locali che provvedono ad accertare la sospensione dei professionisti, qualora non ottemperino all’obbligo di legge, bensì sono gli Ordini territorialmente competenti e, pertanto, quelli tenutari degli albi dove sono iscritti i sanitari, a porre in essere gli adempimenti per accertare la sospensione con gli effetti conseguenti. Tale disposizione, se da una parte determina per gli Ordini maggiori responsabilità e oneri, dall’altra restituisce un ruolo più adeguato agli Omceo che diventano parte attiva nel processo di verifica della rispondenza dei propri iscritti alle norme dettate in materia di contenimento dell’epidemia da COVID -19 al fine di tutelare la salute pubblica…

➢…Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione, fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021…

➢La Federazione avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma DGC), esegue la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli iscritti agli Albi…

➢…La FNOMCeO provvederà ad inviare il data base dell’AUN, acquisire il file CSV dei codici fiscali dei professionisti non vaccinati, inviare a ciascun Ordine territoriale competente il file in CSV con i nominativi e i dati anagrafici dei sanitari non vaccinati, iscritti presso ciascun Ordine di competenza…

➢…L’Omceo dovrà inviare, a ciascun sanitario presente in elenco, una comunicazione PEC (di cui si fornirà il format) con la quale si invita a produrre, nel termine di 5 giorni, la documentazione comprovante:
• l’effettuazione della vaccinazione;
• ovvero l’omissione o il differimento della stessa in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti – Covid – 19 che dovranno essere acquisite agli atti degli Omceo;
• ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della comunicazione specificando che, in tale ipotesi, il sanitario dovrà altresì trasmettere entro 3 giorni dalla suddetta somministrazione la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, in mancanza della quale l’Ordine procederà comunque alla sospensione;
• o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Il sanitario, se dipendente, dovrà inoltre fornire i dati del proprio datore di lavoro. L’omissione di tale comunicazione costituisce grave violazione di normativa di legge in quanto obbligo per i sanitari che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in essere oltre a illecito disciplinare…

➢….Decorsi i termini dei 5 giorni, nel caso in cui il professionista non risponda o dalla documentazione venga accertato il mancato adempimento, l’Ordine deve:
a)adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e procedere alla immediata annotazione della sospensione sull’Albo;
b)dare comunicazione immediata alla FNOMCeO (l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione alla Federazione rileva ai fini dello scioglimento dei Consigli direttivi;
c)dare comunicazione al datore di lavoro, qualora a conoscenza, della sospensione del sanitario;
d)dare comunicazione alle Autorità e agli Enti di cui agli artt. 2 e 49 del DPR n.221/1950…

➢…La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal sanitario, all’Ordine e al datore di lavoro per i sanitari dipendenti:
a)del completamento del ciclo vaccinale primario;
b)per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo.

➢…L’Ordine quando riceve dal sanitario la comunicazione dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, unitamente alla prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, provvede ad adottare la delibera di cancellazione della sospensione, con decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione medesima e la invia al sanitario per conoscenza. Nel caso in cui l’interessato ometta di dare prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, la sospensione mantiene la propria efficacia sostanziale…

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per il periodo transitorio.

➢…Si ribadisce che in relazione alle diffide pervenute agli Ordini da parte dei sanitari sospesi con atti di accertamento delle ASL, le sospensioni già comminate non perdono la loro efficacia…

➢…A decorrere dal 27 novembre u.s., la competenza in materia di accertamento è in capo all’Ordine, che ha il potere/dovere di procedere alla cancellazione dell’annotazione della sospensione nel momento in cui riceve comunicazione, da parte degli iscritti, dell’adempimento all’obbligo vaccinale…

➢…Pertanto, l’Ordine anche nei confronti dei predetti sanitari adotta la delibera di cancellazione della sospensione se ricorrono i presupposti di cui alle lettere :

a)del completamento del ciclo vaccinale primario;
b)per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo…

Ultimo aggiornamento

8 Dicembre 2021, 12:14

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