Invio dati per 730 precompilato, che cosa deve fare il medico se il paziente dice no (da DoctorNews33 del 25 marzo 2016)

Data:
29 Marzo 2016

Tiene sempre banco la “novela” 730 precompilato. È appena scaduto l’ultimo giorno utile ai genitori di studenti universitari per segnalare all’Agenzia delle Entrate di non inserire le spese d’iscrizione dei figli. Per opporsi all’inserimento delle spese sanitarie 2015 nel modello c’era invece tempo fino al 9 marzo. Relativamente ai dati 2016 la finestra per farli togliere “a posteriori” si aprirà l’anno prossimo a febbraio. Ma intanto dai pazienti più informati i medici e i dentisti si stanno sentendo dire i primi “no” all’invio dati. A gennaio il Garante della Privacy ha scritto a Ministero della Salute, Regioni e associazioni di consumatori ricordando che i cittadini hanno più modi di opporsi all’invio dei propri dati sensibili:

  • sul momento, chiedendo al medico di non inviare i dati;
  • rivolgendosi dopo la pubblicazione al sito di Sogei, la società Ict del Ministero dell’Economia che gestisce i flussi, per chiedere la cancellazione del dato come è stato fatto per il 2015: da fisso 848.800.444 da cell 0696668907 da estero +39 0696668933;
  • sempre a posteriori, con e-mail a: opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it o recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.


Opposizione “sul momento
” – Nel primo caso citato, «in farmacia, il paziente può chiedere al farmacista di non inviare lo scontrino e/o la fattura non consegnando la tessera sanitaria. Ma nel caso di una visita, il medico deve comunque registrare in contabilità anche le fatture che non invia», precisa Paola Ferrari avvocato e artefice del sito www.legalcorner.it. «Per evitare in sanzioni da mancato invio, il medico farà bene ad annotare il diniego del paziente in fattura. In tal caso, si consiglia di inserire un campo con dicitura: “fattura non trasmessa al sistema tessera sanitaria ai fini della predisposizione del 730 precompilato per opposizione del cliente ai sensi dell’art. 3 d.m. 31/07/2015 e dell’art.7 d.lgs. n° 196/2003. Nel caso di fattura con pagamento in parte in carico al cittadino ed in parte a carico di terzi sulla fattura potrà essere inserito un campo apposito: € …a carico del sig…con pagamento a mezzo ….; € a carico di…»

Motivi dell’opposizione – «Il cittadino non confida a volte nemmeno al medico i motivi per rivendicare la segretezza sui propri dati sanitari», dice Ferrari. «Il problema non è tanto verso il Fisco, o il commercialista; piuttosto, nel 730 per ogni spesa catalogata e portata in detrazione c’è un giustificativo da conservare, e chi ha in mano il faldone in casa può sapere la storia clinica dei familiari (mentre non è abilitato online dal sistema Sogei a leggere quegli stessi dati). Può sconvolgere la vita talora che in una famiglia si conosca un dettaglio che non si voleva fosse reso noto. Si pensi alla ragazza che chiede la pillola del giorno dopo al farmacista e incautamente gli porge nella confusione del momento il tesserino di codice fiscale, o al lavoratore che non vuole sia nota una sua diagnosi, per un sospetto di malattia contagiosa o per una patologia complessa, o anche un tremore che fin qui ha individuato solo lui e lo ha portato a compiere una serie di accertamenti neurologici. I dati sensibili per il 730 possono diventare pubblici 5 anni dopo, quando il Fisco in sede di eventuale accertamento chiede la documentazione delle spese portate in detrazione».

I controlli sui cittadini – «A distanza di tempo, il Fisco -continua Ferrari – può controllare altri elementi, come l’importo dei ticket pagati da cui si potrebbe desumere che il paziente abbia fruito di un’esenzione per reddito che “fa a cazzotti” con altre spese anche sanitarie (dal dentista etc) sostenute privatamente in contemporanea». Nel 730 precompilato 2016 ci sono tre categorie di spese detraibili per le quali è obbligatorio inviare comunicazione: oltre a spese sanitarie ed universitarie ci sono le spese funebri, inerenti al servizio dell’agenzia, che era tenuta a indicarle sempre entro il 29/2. «L’obiettivo delle comunicazioni online -ammette Ferrari -è anche tracciare i professionisti. Una fattura non si può nascondere. Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate per le Farmacie può avere il polso di quanti scontrini sono battuti senza codice fiscale e di eventuali scostamenti rispetto alla norma. In tutto questo -ricorda il Garante con la sua nota – occorre che qualcuno informi il paziente dei suoi diritti».

Mauro Miserendino

Ultimo aggiornamento

29 Marzo 2016, 17:15

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