INPS – LA DOMANDA PER RISCATTARE I PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (da Perelli Ercolini n.09 del 3 marzo 2019)

Data:
3 Marzo 2019

da DplMo – fonte: Inps

L’INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, il modulo di domanda per riscattare i periodi non coperti da contribuzione, così come previsto dall’articolo 20, commi da 1 a 6, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Art. 20 Facolta’ di riscatto periodi non coperti da contribuzione.

1.In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per  l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche’ alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita’ contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia’ titolari di pensione, hanno facolta’ di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia’ coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianita’ assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto gia’ effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facolta’ di cui al comma 1 e’ esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere e’ determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere cosi’ determinato e’ detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 puo’ essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e’ deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell’onere puo’ essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non puo’ essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio’ avvenga nel corso della dilazione gia’ concessa, la somma ancora dovuta sara’ versata in unica soluzione.

6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «5-quater. La facolta’ di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, e’ consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta’. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto e’ costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

Per il triennio 2019/2021 gli iscritti alla gestione ordinaria e alla gestione separata dell’Inps (sono escluse le casse professionali), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (soggetti che non hanno alcun versamento contributo prima del 31 dicembre 1995), hanno facoltà di riscattare eventuali «buchi contributivi» dal 1° gennaio 1996. Il riscatto può riguardare un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi. Il costo (pari ai contributi calcolati sull’ultima retribuzione/reddito) è detraibile per il 50% dall’Irpef, in 5 rate annuali.

Ultimo aggiornamento

3 Marzo 2019, 16:51

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