INCARICHI PER EMERGENZA COVID – CHIARIMENTI
Data:
5 Giugno 2022
da “IN BREVE” del 5 giugno 2022 di Marco Perelli Ercolini
Con la conversione in legge (n.52/2022) del DL 24 del 24 marzo 2022 è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza.
Per gli incarichi conferiti in base all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 è stata
prorogata anche l’efficacia della norma d’interpretazione autentica che consente di cumulare i compensi derivanti dagli incarichi in base all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e il trattamento pensionistico anche per l’intero anno 2022.
Al contrario il conferimento di incarichi, sempre con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, imporrebbe invece al pensionato, di scegliere se
mantenere il trattamento pensionistico oppure la remunerazione per l’incarico medesimo.
DL 73 del 26.05.2021 (in legge 106/2021)
Articolo 34
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l’anno 2021 ((e per il primo trimestre dell’anno 2022)), agli incarichi di cui all’articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ultimo aggiornamento
5 Giugno 2022, 20:56
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