Il solo obbligo a carico del medico certificatore è quello di “comunicare” il numero di protocollo di avvenuta trasmissione telematica.
Una utile precisazione del Segretario della Società Italiana di Telemedicina e sanità elettronica e nostro iscritto Dott. Giancarmine Russo
18 ottobre 2011
Oggetto. certificazioni mediche per assenze di malattiaLa scrivente Società Italiana di Telemedicina e sanità elettronica, svolge attività di consulenza tecnico-scientifica in favore del Ministero della PA ed Innovazione, in particolare per il Dipartimento per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione riguardo la certificazione di malattia e la ricetta elettronica.
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“L’obbligo” di rilasciare, al lavoratore, copia cartacea della certificazione di malattia, dal 13 settembre u.s., viene assolto, dal medico certificatore, tramite invio del certificato alla sua casella di posta elettronica.Da tale data, infatti, il solo obbligo a carico del medico certificatore è quello di “comunicare” il numero di protocollo di avvenuta trasmissione telematica.Con tale numero, unitamente al codice fiscale del lavoratore, sia l’assistito che il datore di lavoro potranno risalire alla certificazione rilasciata, tramite i servizi telematici messi a loro disposizione dall’INPS.Cordiali saluti.Giancarmine Russo
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“L’obbligo” di rilasciare, al lavoratore, copia cartacea della certificazione di malattia, dal 13 settembre u.s., viene assolto, dal medico certificatore, tramite invio del certificato alla sua casella di posta elettronica.Da tale data, infatti, il solo obbligo a carico del medico certificatore è quello di “comunicare” il numero di protocollo di avvenuta trasmissione telematica.Con tale numero, unitamente al codice fiscale del lavoratore, sia l’assistito che il datore di lavoro potranno risalire alla certificazione rilasciata, tramite i servizi telematici messi a loro disposizione dall’INPS.Cordiali saluti.Giancarmine Russo