Il Presidente CAO Davide Leone informa su una recente legge regionale norme sanitarie che introduce nuove e importanti semplificazioni in arrivo

Data:
2 Dicembre 2022

1 dicembre 2022

Cari Colleghi,
la Legge Regionale 23 novembre 2022, n. 19, pubblicata sul BURL della Regione Lazio il 24 novembre u.s. e in vigore dal giorno successivo, ha portato importanti novità nelle procedure amministrative per l’esercizio della professione sia medica che odontoiatrica, modificando alcuni articoli della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).Le novità normative sono:
• la Società Tra Professionisti (STP) è stata finalmente legittimata a pieno titolo inserendola nella legge regionale 4/2003, dando così la possibilità, a quanti vorranno, di usufruire del reddito di impresa senza bisogno di adeguare il proprio studio professionale ai requisiti minimi previsti per le strutture ambulatoriali (abbattimento barriere architettoniche, doppi bagni etc.) e con un iter amministrativo semplificato;
•  abrogata la norma che prevedeva la comunicazione semestrale alla Regione Lazio del report riguardante il personale presente nei nostri studi medici e odontoiatrici;
•  abrogata la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

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COMMA 30 DELLA Legge Regionale 23 novembre 2022, n. 19
“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022. DISPOSIZIONI VARIE”
(24/11/2022 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 97)
30. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4:
1) al comma 2 dopo le parole: “professioni sanitarie,” sono inserite le seguenti: “anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti,”;
2) al comma 2 bis dopo le parole: “professionale medica” è inserita la seguente: “, odontoiatrica” e le parole: “anche organizzati in forma associata o condivisa tra medici” sono sostituite dalle seguenti: “anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri”;
b) ai commi 1 ter e 1 quinquies dell’articolo 6 le parole: “Per tutte le strutture di cui all’articolo 4, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c)”;
c) all’articolo 10:
1) il comma 1 bis è abrogato;
2) al comma 2 dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, anche tramite le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è inserito il seguente: “1 bis. I soggetti accreditati inviano alla Regione con cadenza annuale, e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno, un report riguardante il personale utilizzato nelle singole strutture accreditate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il report, distinto tra personale dipendente e personale con contratti atipici, deve riportare i dati anagrafici del personale, l’inquadramento professionale, la tipologia di contratto applicata e le ore settimanali medie di impiego nella struttura.”;
e) all’articolo 17 bis:
1) al comma 1 le parole: “salvaguardare i livelli occupazionali del settore” sono sostituite dalle seguenti: “promuovere l’occupazione, salvaguardare i livelli occupazionali del settore, la qualità del lavoro, la sicurezza e la regolarità del lavoro, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”;
2) al comma 2 le parole: “e l’aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, l’aggiornamento e la riqualificazione”;
3) al comma 3 dopo le parole: “le parti” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”

Ultimo aggiornamento

29 Dicembre 2022, 11:04

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