il 1° settembre inizierà nella aula del Senato la discussione per la conversione in legge del D.L. 76 “Semplificazione” che comprende l’art.37 (obbligo PEC per i professionisti)

Data:
30 Agosto 2020

Dopo l’approvazione del Senato il decreto legge, ora divenuto disegno di legge, passerà alla Camera dei Deputati

LA CONVERSIONE IN LEGGE DOVRA’ AVVENIRE ENTRO IL 15 SETTEMBRE ALTRIMENTI IL DECRETO LEGGE SARA’ REITERATO

Il testo dell’articolo 37 che riguarda i professionisti

Articolo 37. (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

  1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’ar­ticolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice del­ l’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professio­nisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all’articolo 16 del decreto-legge 29 no­vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen­naio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: ……   e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: « 7-bis. Il professio­nista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, en­tro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comuni­care alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o del­ l’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. »;

EMENDAMENTI PROPOSTI NELLE COMMISSIONI I E VIII DEL SENATO

37.2 Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.3 Conzatti, Grimani, Vono

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.4 Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.5 Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.6  Pagano

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

”7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell’Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell’Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d’ufficio dall’Albo. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi,”».

Ultimo aggiornamento

30 Agosto 2020, 17:07

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