ECCO LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE “MILLEPROROGHE” – INTERESSA ANCHE I MEDICI (ISCRITTI, SPECIALIZZANDI, PENSIONATI)

Data:
28 Dicembre 2023

ECCO LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE “MILLEPROROGHE” – INTERESSA ANCHE I MEDICI (ISCRITTI, SPECIALIZZANDI, PENSIONATI)

da quotidianosanita.it del 27 dicembre 2023

ART. 4
(Proroga di termini in materia di salute)
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell’anno 2023.
2. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
4. All’ articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all’applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e al personale delle professioni sanitarie, le parole: «anche per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All’articolo 4, comma 3, del decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole «nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
6. All’articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per il personale medico e per gli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

Ultimo aggiornamento

28 Dicembre 2023, 11:16

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