DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 (D.L. “Bollette”) – Art. 10 – Stretta per i medici a gettone

Data:
2 Aprile 2023

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 (D.L. “Bollette”) – Art. 10 – Stretta per i medici a gettone

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 

Articolo 10 (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)
Arriva qui una stretta per i medici a gettone. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere alle esternalizzazioni una volta e senza proroga per l’affidamento a terzi di servizi medici ed infermieristici e solo in determinate condizioni:
– solo in caso di effettiva necessità e urgenza, da motivare nel provvedimento con cui si appalta all’esterno in servizio;
– solo dopo aver preventivamente verificato l’impossibilità di utilizzare il personale già in servizio, di assumere gli idonei utilmente collocati in graduatorie, di espletare procedure di reclutamento;
– l’affidamento può riguardare solo i punti di primo intervento, di pronto soccorso e non può durare più di dodici mesi;
– la scelta deve ricadere su operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei prescritti requisiti di professionalità e che rispettano le disposizioni in materia d’orario di lavoro;
– atteso che le esternalizzazioni stanno provocando nelle Regioni interessate un rilevante incremento dei costi per beni e servizi, cui non sempre corrispondono adeguati livelli qualitativi delle prestazioni, la norma prevede anche che il Ministro della salute con proprio decreto, sentita l’ANAC, elabori atti di indirizzo per favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto, recanti le specifiche tecniche, gli standard di qualità e i prezzi di riferimento dei servizi medici ed infermieristici in parola;
– La stazione appaltante deve motivare espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni di cui sopra, pena la valutazione della fattispecie ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale.
– Il personale sanitario che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.
– le aziende e gli enti interessati, per reinternalizzare i servizi appaltati, possono avviare le procedure selettive per il reclutamento del personale necessario per le funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Le procedure non sono aperte a coloro che, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si siano dimessi dalle dipendenze del Ssn.

Ultimo aggiornamento

2 Aprile 2023, 09:25

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