CUMULO PENSIONE/REDDITI DA LAVORO
Data:
16 Aprile 2023
da Marco Perelli Ercolini n. 15/2023 del 16 aprile 2023
estratto da Pensioni&Lavoro
Si può pensare di riprendere la propria attività professionale dopo aver raggiunto la pensione?
La risposta è sì, ma con limitazioni ed eccezioni in funzione sia del tipo di prestazione sia del reddito maturato: facciamo allora chiarezza sul cumulo della pensione con i redditi da lavoro (autonomo o subordinato). Il decreto legge 112/2008 ha in linea di massima sancito la totale cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate. Semplificando a differenza di quanto non accadesse in passato è oggi possibile cumulare la pensione con eventuali redditi da lavoro, senza che l’assegno subisca penalizzazioni o incorrere in sanzioni. Tuttavia sono necessariealcune importanti precisazioni; infatti per alcune prestazioni (ad esempio, pensioni e assegni di invalidità o i più recenti pensionamenti anticipati ottenuti mediante Quota 100/Quota 102/Quota 103), persistono ancora dei vincoli.
Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o anticipata
A decorrere dal gennaio 2009, i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipate anche all’interno del sistema contributivo.
Cumulo dei redditi da lavoro con l’assegno ordinario di invalidità
Anche in questo caso persiste la cumulabilità, che è tuttavia soggetta a delle limitazioni di tipo reddituale.
Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di inabilità
Nel caso di pensione di inabilità (prestazione previdenziale riconosciuta solo qualora venga accerta l’impossibilità a svolgere attività lavorativa) lo svolgimento di lavoro sia autonomo sia dipendente è incompatibile con la percezione della prestazione. In particolare è tassativa anche la cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a particolari mestieri e professioni che richiedano l’iscrizione ai fini dell’esercizio della professione.
Cumulo dei redditi da lavoro con Opzione Donna
La pensione maturata con opzione donna può essere considerata pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata maturata con il sistema misto o interamente retributivo.
Cumulo dei redditi da lavoro con Quota 100, Quota 102 e Quota 103
con Quota 100 (62 anni di età + 38 anni di contributi), Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) e Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi), è previsto per legge il divieto di cumulo nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, vale a dire – al momento – 67 anni. E’ ammesso solo il lavoro occasionale purchè non si superino complessivamente i 5.000 euro lordi l’anno. Alla maturazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il divieto decade e subentrano le regole normalmente previste a favore della totale cumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione.
Cessazione dell’attività lavorativa e supplemento di pensione
La ripresa dell’attività professionale comporta anche per il pensionato lavoratore il versamento dei relativi contributi alla gestione previdenziale di riferimento. Contributi che non vanno “persi” ma possono al contrario tradursi in un “supplemento di pensione”. Il supplemento può essere richiesto solo trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione (o da un precedente supplemento) o, in alternativa solo per coloro che abbiano già compiuto l’età anagrafica utile alla pensione di vecchiaia, trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Possibilità, quest’ultima, ammessa in un’unica occasione: un eventuale supplemento successivo potrà cioè essere richiesto solo a distanza di 5 anni dal precedente.
Ultimo aggiornamento
16 Aprile 2023, 14:42
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