CREDITI ECM DA ACQUISIRE MEDIANTE LA FORMAZIONE INDIVIDUALE (AUTOFORMAZIONE, ECC.) UNA GUIDA DELL’ORDINE PER I PROPRI ISCRITTI

Data:
24 Settembre 2022

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Questo capitolo è stato rielaborato dall’Ordine dei Medici di Latina per l’utilizzo dei propri iscritti sulla base delle modifiche nel tempo applicate al MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO.

Formazione individuale

3.1. Attività formative non erogate da provider

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);

studi e ricerca – sperimentazioni cliniche (vedi Allegato V);

i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);

d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

ATTENZIONE : LA MODULISTICA INDICATA NEGLI ALLEGATI SI TROVA ON LINE NELLA PROPRIA CASELLA COGEAPS CLICCANDO SU CREDITI INDIVIDUALI

Per il triennio formativo in corso 2020/2022 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione di cui al successivo §3.5, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) 1 credito (se in posizione non preminente).

3.2.2. Sperimentazioni cliniche

I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:

  • 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
  • 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
  • 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

3.2.3. Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

– Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;

-Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;

– Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

– Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di l credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.Aps.

L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.

I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell’ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022 solamente per i corsi aventi data inizio evento a partire dal 1° gennaio 2020.

3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7 (Nota 7 Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di pe1fezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.);

il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3.4. Formazione individuale all’estero    

RIVOLGERSI ALL’ORDINE 0773/693665

3.5. Autoformazione

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso 2020/2022 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta.

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando i modelli di cui agli allegati IV-VIII del Manuale.

I SUDDETTI ALLEGATI SONO DA COMPILARE ON LINE E SI TROVANO NELLA PROPRIA CASELLA COGEAPS CLICCANDO SU CREDITI INDIVIDUALI

 

Ultimo aggiornamento

24 Settembre 2022, 13:00

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