Conviene ancora il riscatto all’INPS degli anni di laurea quando si è inoccupati (per la legge si intende il medico non ancora iscritto all’Ordine) ?

Data:
23 Settembre 2012


I BENEFICI DEL RISCATTO PER I CONTRIBUTIVI PURI –
da Sole 24 ore Risposta 3095
D – A mia figlia ho fatto fare richiesta nel 2009 di riscatto degli annidi laurea (2004-2007) in qualità di inoccupata e, a breve, deve versare all’Inps 14.096 euro o 117,47 euro al mese per 10 anni.
Attualmente la figlia lavora saltuariamente in Francia versando contributi ad un fondo complementare francese.
Ora, l’esperto di un fondo complementare italiano mi ha detto che con la riforma Fornero, il riscatto non conviene più e che il riscatto incrementa la pensione quando mia figlia (nata nell’ottobre ‘85) raggiungerà nel luglio 2052 il requisito anagrafico; ma i coefficienti di trasformazione si adegueranno alle aspettative di vita e il tasso di rivalutazione dei contributi sarà pari alla media degli ultimi 5 anni del Pil.
Perciò è meglio contribuire ad un fondo complementare.
Per cui non so cosa consigliare a mia figlia.
Vorrei avere un vostro parere.

R – Il riscatto del titolo di studio per i soggetti contributivi puri, cioè privi di anzianità contributiva antecedentemente il 1996, è utile sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura della pensione, dopo le modifiche apportate dalla legge 247/2007 all’articolo 2 del Dlgs 184/1997.
La pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero, subirà le variazioni legati all’aumento alla speranza di vita, tali da non rendere possibile alcuna previsione circa l’esatto anno di uscita dal mondo del lavoro.
Come giustamente asserito dal lettore, tra le variabili che verranno prese a riferimento ai fini della determinazione del montante contributivo, da cui scaturirà l’importo del trattamento pensionistico, c’è la variazione media quinquennale del Pil, nonché la contribuzione versata presso l’Inps, in stretta correlazione con le retribuzioni effettivamente percepite.
Tali variabili, su periodi temporali così lunghi, non consentono di poter definire con certezza il quadro previdenziale dell’interessata.
Per quanto attiene l’adesione al Fondo pensione complementare, occorre prestare attenzione alla tipologia: se a contribuzione definita o a prestazione definita.

 

Ultimo aggiornamento

21 Ottobre 2014, 16:57

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