COL CONTRIBUTIVO CONVIENE ANCORA IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA ?

Data:
2 Settembre 2012

Difficile fare delle previsioni a lunga scadenza dati i continui cambiamenti normativi che non sempre rispettano i diritti acquisiti.Comunque va tenuto che con le modifiche introdotte dalla legge 247/2007 il riscatto dei periodi di studio per coloro che si trovano in regime contributivo è utile sia ai fini della misura che ai fini del diritto.

In precedenza valeva solo per la misura avendo maturato i 40 anni di contribuzione effettiva.

Va tenuto presente che per quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 dal DLgs 184/1997 :

5. Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e’ quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e’ rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e’ attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

La rivalutazione del montante per questi periodi, utile per il calcolo del trattamento di pensione, matura dalla data di inoltro della domanda di riscatto e che i contributi versati sono totalmente deducibili ai fini fiscali e pertanto non depauperate dal fisco, ma col beneficio di un recupero immediato nella denuncia dei redditi in base all’aliquota marginale.

 

Ultimo aggiornamento

21 Ottobre 2014, 16:57

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