CHI FA VIGILANZA NON PUO’ FARE IL MEDICO COMPETENTE (da Marco Perelli Ercolini, in breve n.17 del 28 aprile 2018)

Data:
29 Aprile 2018

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008). Questa disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva? Inoltre, è applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria? Risposta del Ministero del Lavoro (interpello n.2/2018): in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

ALLEGATO A PARTE – MIN.LAV. Interp. N.2 del 5.04.2018 (documento 101) >>>  101 MIN_LAV Interp_2-2018

Ultimo aggiornamento

29 Aprile 2018, 08:36

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