CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE
Data:
23 Settembre 2010
Le notizie apparse su alcuni organi di stampa e lanciate da alcuni esponenti sindacali dei medici ospedalieri, in base alle quali sarebbe stato sancito un esonero da parte di questi ultimi dall’obbligo di trasmissione del certificato, sono destituite allo stato attuale di ogni fondamento.
L’obbligo permane per tutti i medici:
Corrisponde al vero, invece, la notizia che, per coloro che sono costretti a compilare i certificati di malattia in forma cartacea, invece che trasmettere gli stessi per via telematica a causa dell’inadeguatezza del sistema informatico (vedi strutture ospedaliere della provincia di Latina), non saranno rese esecutive le sanzioni previste in caso di non osservanza del suddetto adempimento fino a tutto il 31/01/11 che sono le seguenti:
"l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione".
IN PARTICOLARE:
in relazione ai verbali di pronto soccorso, certificati di ricovero e di dimissione ospedaliera, è ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione telematica del certificato di malattia.
Se il certificato è ancora redatto su carta, l’Ordine consiglia, ma non è obbligatorio, di utilizzare l’apposito modulo fornito dall’INPS in quanto lo stesso è predisposto per rilasciare la copia destinata al datore di lavoro, pubblico o privato, priva della diagnosi così come disposto dal Garante della privacy.
Il medico di famiglia
non potrà trascrivere né trasmettere certificati fatti da altri (esempio:Guardia medica, Pronto Soccorso, Ospedale, ecc.)
E’ ancora accettare certificazioni di malattia in forma cartacea rilasciate da medici privati.
Afferma infatti il Ministero: "Premesso che nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza per malattia viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, è ancora possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea da parte di un medico privato in quanto il processo di distribuzione delle credenzia i di accesso al sistema telematico a tali medici è ancora in corso."
Giovanni Maria Righetti
22 settembre 2010
Ultimo aggiornamento
23 Settembre 2010, 12:37
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CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE
Data:
23 Settembre 2010
Le notizie apparse su alcuni organi di stampa e lanciate da alcuni esponenti sindacali dei medici ospedalieri, in base alle quali sarebbe stato sancito un esonero da parte di questi ultimi dall’obbligo di trasmissione del certificato, sono destituite allo stato attuale di ogni fondamento.
L’obbligo permane per tutti i medici:
Corrisponde al vero, invece, la notizia che, per coloro che sono costretti a compilare i certificati di malattia in forma cartacea, invece che trasmettere gli stessi per via telematica a causa dell’inadeguatezza del sistema informatico (vedi strutture ospedaliere della provincia di Latina), non saranno rese esecutive le sanzioni previste in caso di non osservanza del suddetto adempimento fino a tutto il 31/01/11 che sono le seguenti:
"l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione".
IN PARTICOLARE:
in relazione ai verbali di pronto soccorso, certificati di ricovero e di dimissione ospedaliera, è ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione telematica del certificato di malattia.
Se il certificato è ancora redatto su carta, l’Ordine consiglia, ma non è obbligatorio, di utilizzare l’apposito modulo fornito dall’INPS in quanto lo stesso è predisposto per rilasciare la copia destinata al datore di lavoro, pubblico o privato, priva della diagnosi così come disposto dal Garante della privacy.
Il medico di famiglia
non potrà trascrivere né trasmettere certificati fatti da altri (esempio:Guardia medica, Pronto Soccorso, Ospedale, ecc.)
E’ ancora accettare certificazioni di malattia in forma cartacea rilasciate da medici privati.
Afferma infatti il Ministero: "Premesso che nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza per malattia viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, è ancora possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea da parte di un medico privato in quanto il processo di distribuzione delle credenzia i di accesso al sistema telematico a tali medici è ancora in corso."
Giovanni Maria Righetti
22 settembre 2010
Ultimo aggiornamento
23 Settembre 2010, 12:37
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