Categoria: Cure palliative , disposizioni anticipate di trattamento (DAT) , eutanasia
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9 Febbraio 2020

Suicidio assistito, la FNOMCeO aggiorna il Codice Deontologico – Ma il dibattito continua

(da FNOMCeO del 6 febbraio 2020) Il Consiglio nazionale ha approvato all’unanimità gli indirizzi applicativi dell’articolo 17 Non sarà punibile dal punto di vista disciplinare, dopo attenta valutazione del singolo caso, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte Costituzionale “La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”.

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