AVVISO AGLI ISCRITTI – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2”  

Data:
2 Aprile 2021

La pagina della Regione Lazio

>>>  https://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=newsDettaglio&id=562

“…Negli elenchi dovranno essere inclusi tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori socio sanitari in servizio presso la struttura che sono impegnati, con qualunque tipologia contrattuale, direttamente nell’erogazione di prestazioni di cura ed assistenza.,,,”

2 aprile 2021

Care/i Colleghe/i,

il Consiglio Direttivo si è riunito oggi d’urgenza per esaminare Il Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44, pubblicato stamane in Gazzetta Ufficiale n.79, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2”

L’articolo 4  “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” è quello per noi più importante e così recita:

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano”.

L’Ordine ha già provveduto nel pomeriggio ad inviare alla Regione i dati di propria competenza.

Gli iscritti che ritengono di trovarsi nelle condizioni di datori di lavoro così come riportato nel decreto legge potranno procedere alla trasmissione dei dati alla Regione Lazio all’indirizzo PEC

arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it

utilizzando il seguente modulo

Scheda rilevazione personale per obbligo vaccinale (1)

Il Consiglio Direttivo ha incaricato il Consigliere Costantino Petronzio (cell 3666610249), per quanto riguarda gli iscritti medici chirurghi, e il Consigliere e Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Davide Leone (cell 3382791433), per quanto riguarda gli iscritti odontoiatri, a fornire i possibili chiarimenti in attesa che la Regione Lazio fornisca le direttive del caso.

Cordiali auguri di buona Pasqua dall’Ordine!

Il Presidente

Giovanni Maria Righetti

 

Ultimo aggiornamento

4 Aprile 2021, 10:46

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