ATTENZIONE – DAL 1 OTTOBRE CERTIFICATI DI GUIDA PER CICLOMOTORI NON PIU’ AI MEDICI DI FAMIGLIA
Data:
20 Settembre 2009
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 77410/08.03
Roma, 4 agosto 2009
OGGETTO: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo deicertificati di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Il comma 49 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione sanitaria per il rilascio o la conferma di validità delcertificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
In particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell’art. 116 del codice della strada, risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita:
"I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alladata di applicazione del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale".
In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1 ottobre 2009 tutti i certificati medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori ovvero necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all’art. 119, commi 2 o 4 del codice della strada.
IL DIRETTORE
dott. Maurizio Vitelli
Ultimo aggiornamento
20 Settembre 2009, 07:57
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