ANDI Nazionale – 25/01/2017 – Invio dati spese sanitarie per il 730 precompilato, Martedì 31 la scadenza. Ecco le indicazioni delle Entrate
Data:
26 Gennaio 2017
Manca meno di una settimana alla scadenza dell’invio dei dati delle fatture (o rimborsi) emessi nei confronti dei propri pazienti nel 2016, fa fede la data del pagamento e non quella della fattura.
Come avvenuto per lo scorso anno tutti gli iscritti all’Albo degli odontoiatri in possesso di partita iva devono effettuare l’invio attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, stessa operazione la deve fare il rappresentante legale dello studio associato. La novità sta invece per le società di capitale non accreditate con il SSN che devono registrarsi presso il StS.
Le possibili modalità di invio dei dati sono quattro:
- Utilizzare l’area riservata del STS. E’ possibile utilizzare le pagine predisposte nell’area riservata del STS per inserire, cancellare o modificare i documenti fiscali contenenti le spese sostenute dai vostri pazienti.
- Delegare un professionista abilitato. E’ possibile delegare l’invio dei dati al proprio commercialista abilitato (o ad un CAF). Per delegarlo si deve entrare nella propria area riservata sul sito STS e seguire la procedura per effettuare la delega. In questo caso l’invio sarà fatto per conto vostro dal professionista. Anche gli studi associati possono delegare un professionista per l’invio ma, in questo caso, anche il “rappresentante” dello studio dovrà delegare, per la trasmissione delle eventuali fatture emesse come libero professionista (quindi con una partita IVA diversa da quella dello studio associato) lo stesso professionista.
- Utilizzare il servizio legato al proprio software gestionale. Molte aziende che producono software gestionali per gli studi odontoiatrici hanno attivato un servizio che permette di inviare i dati direttamente dal proprio programma gestionale. Se quindi avete già un gestionale, chiedete informazioni o spiegazioni all’azienda che lo produce o che lo distribuisce, su come utilizzarlo per l’invio dei dati.
- Software ANDI. Per agevolare i Soci nell’invio, evitando le inutili ripetizioni richieste a chi trasmette i dati attraverso la pagina predisposta nell’area riservata del STS, ANDI ha predisposto un servizio esclusivo per l’invio dei dati. Si tratta di un software utilizzabile via web che ANDI mette a disposizione gratuitamente solo ai propri Soci. L’applicativo sarà in grado di colloquiare direttamente con il Sistema TS inviando il file XML per vostro conto e a vostro nome. Per accedere al software ANDI, i Soci potranno accedere con le proprie credenziali dei siti ANDI. Se dovete inviare i dati come struttura, dato che le possibilità di impostazione dei dati in questo caso sono molteplici, sarà necessario preventivamente contattare l’help-desk ANDI, scrivendo a help-desk@andi.it o chiamando il numero verde 800911202.
Pesanti le sanzioni per il mancato o errato invio. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Le indicazioni delle Entrate
Sul sito del Sistema Tessera Sanitaria alcuni interessanti domande e risposte, di seguito quelle che possono interessare l’odontoiatra.
D: Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?
R: Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.
D: Chi è tenuto all’invio dei dati
R: Le spese sanitarie relative all’anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all’invio per l’anno 2015 (quali, a titolo esemplificativo, farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:
- dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- dagli iscritti agli albi professionali degli: psicologi; infermieri; ostetriche ed ostetrici; medici veterinari; tecnici sanitari di radiologia medica.
D: Quali dati inviare?
R: L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
D: Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?
R: Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.
D: È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?
R: I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.
D: È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?
R: La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.
D: Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi e di odontoiatri (decreto 31 luglio 2015) o di iscritti agli albi professionali (decreto 16 settembre 2016)?
R: Per lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo, indicando la partita IVA dello studio.
D: Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?
R: Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2016, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
D: Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?
R: No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al sistema TS.
D: I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?
R: Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.
D: Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?
R: Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.
D: Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?
R: Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
D: Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?
R: Le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.
D: Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?
R: L’art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
D: Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?
R: La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016.
D: Come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino?
R: Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione. Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
D: Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl?
R: Gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.
D: Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?
R: L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
D: Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?
R: Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.
Ultimo aggiornamento
26 Gennaio 2017, 07:47
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