13 maggio 2022 – Il Consiglio Nazionale Forense sospende dall’esercizio professionale un avvocato per promozione di assistenza legale a costo zero di anticipo per valutazione di caso di sospetta malasanità

Data:
13 Ottobre 2022

IL TESTO DELLA SENTENZA

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-65.pdf

…Con esposto del 18.09.2018, il segretario generale Cisl Medici segnalava al COA di Napoli la presenza di pubblicità lesiva dell’onore dei medici rinvenuta sul WEB, siccome raffigurante una persona con indosso un camice bianco e stetoscopio in manette. Tale immagine era associata all’offerta di servizi professionali da parte dello studio legale [RICORRENTE], nello specifico di [OMISSIS]…messaggio messaggio “Se pensi di aver conseguito un grave danno derivante da casi di malasanità, contattaci subito per una valutazione del tuo caso – zero spese di anticipo pensiamo a tutto noi”….

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

…Ha rilevanza deontologica l’utilizzo dell’immagine del medico ammanettato a corredo dell’offerta di prestazioni legali a tutela dell’ammalato, poiché veicola un messaggio fortemente denigratorio nei confronti della classe degli operatori sanitari, evocando l’associazione dello stato del malato alla responsabilità criminale del medico. Orbene, l’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (ex pluribus CNF sentenza n. 249 del 28 dicembre 2020) . Il messaggio veicolato tramite l’immagine in questione integra invece la violazione dei doveri generali di correttezza, probità, dignità, decoro che incombono sul professionista forense ex art. 9 c.d.f, nonchè la violazione del dovere di fornire un’informazione corretta, non denigratoria, né suggestiva (artt. 17 co 2 e 35 co 2 c.d.f.). Anche l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo” è contraddistinta da forti connotati suggestivi e comparativi poiché suggerisce al potenziale cliente l’opportunità di avvalersi del servizio legale offerto senza alcun esborso economico, fruendo quindi di una prestazione maggiormente conveniente rispetto a quella di altri professionisti. In numerose occasioni questo Consiglio ha posto in rilievo il disvalore deontologico della offerta di prestazioni professionali effettuata in termini generici, senza adeguati requisiti informativi, senza la indicazione del contenuto dei servizi offerti ed evidenziando principalmente vantaggi economici, in quanto orientata a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (cfr CNF sentenze n. 75 del 15 aprile 2021, n. 23 del 23 aprile 2019, n. 208 del 18 dicembre 2017). Siffatta forma di pubblicità, è intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, e pertanto incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, con la tutela dell’affidamento della collettività. La stessa, pertanto, si concreta nella violazione dei precetti contenuti nell’art. 37 c.d.f. che appunto vietano qualsiasi forma di reclutamento di clientela non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro…

Ultimo aggiornamento

13 Ottobre 2022, 08:45

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