SPECIALIZZANDI E CONTRIBUZIONE INPS GESTIONE SEPARATA

Data:
3 Gennaio 2009

L’aliquota contributiva applicabile ai medici in formazione specialistica è quella “ridotta” e non quella “piena”. Infatti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – con una nota del 18 dicembre – ha disposto la sospensione dell’efficacia delle disposizioni contenute al punto 1) della circolare n.88 del 1° ottobre 2008 , concernenti i medici “specializzandi”. Pertanto le aliquote contributive restano quelle del 10% per il 2006, del 16% per il 2007, e del 17% per il 2008. Dal punto di vista previdenziale, com’è noto, la gestione separata non è ricongiungibile ex legge 45/90, non essendo citata nell’elenco tassativo delle gestioni coinvolte. E’ invece totalizzabile, come previsto dall’art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: "…Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero…". Viene così riconosciuta la natura previdenziale del Fondo generale dell’ENPAM anche se non derivante da una contribuzione secondaria ad una prestazione lavorativa, come del resto ben riconosciuta a suo tempo quando colla circolare 201 del 17 ottobre 1996 aveva dichiarato che i medici, pagando obbligatoriamente la quota fissa al Fondo generale, andavano addirittura ritenuti esclusi dal contributo all’INPS, cui sono tenuti coloro che esercitano un’attività professionale in maniera abituale anche se non esclusiva, in quanto i redditi di lavoro autonomo derivati dall’esercizio della professione (indipendentemente dal fatto che siano già assoggettati al contributo proporzionale della Quota “B”) rientrano tra quelli assoggettati a un prelievo obbligatorio, sia pur determinato forfettariamente. Quindi, sul versante previdenziale, per gli specializzandi, va detto che i contributi versati alla Gestione Separata producono un trattamento autonomo, con il sistema contributivo, al compimento del 65° anno di età, solo in presenza di un’anzianità assicurativa di almeno 5 anni. Fortunatamente, le nuove norme (che continuano ad escludere la ricongiunzione onerosa) consentono invece la totalizzazione gratuita di questi periodi, se sono pari almeno a 3 anni; così la maggior parte degli specializzandi ha la certezza che, all’atto del pensionamento, questi soldi non andranno perduti, anche se è lecito presumere che, con il sistema contributivo, la quota di pensione ad essi riconducibile resterà irrisoria.

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2009, 09:23

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