IVA sulle prestazioni sanitarie: si’ all’imposta, ma senza sanzioni

Data:
19 Dicembre 2007

IVA sulle prestazioni sanitarie: sì all’imposta, ma senza sanzioni

I medici legali devono versare l’IVA per tutte le prestazioni effettuate in passato senza, però, pagare sanzioni e interessi.
Lo stabilisce la risoluzione n. 174/E del 22/12/2005 emanata dall’Agenzia delle Entrate.
La vicenda prende origine dalla circolare n. 4 del 28/01/2005 della stessa Agenzia delle Entrate, che ha recepito l’interpretazione affermata dalla Corte di giustizia della UE in tema di condizioni che legittimano l’applicazione del regime di esenzione da IVA alle prestazioni sanitarie.
In buona sostanza, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea, secondo il quale l’esenzione IVA va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo principale è di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.
Sono quindi da assoggettare ad IVA le attività rese dai medici nell’ambito della loro professione, quando la loro attività consiste in redazione di perizie o comunque per finalità non connesse con la tutela della salute.
A diversi medici che hanno effettuato questo tipo di prestazioni, in questi mesi è stata contestata dalla Guardia di Finanza la mancata applicazione dell’IVA, addirittura per prestazioni svolte negli anni precedenti il 2005 e, cioè, prima che l’Agenzia delle Entrate fornisse i chiarimenti con la circolare 4/2005.
A loro difesa, i medici hanno invocato l’applicazione dell’art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212, che prevede la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui “…la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma…”.
Per risolvere il contenzioso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 174, ha affermato che i medici che abbiano emesso fatture in esenzione da IVA, in relazione ad operazioni da ritenersi imponibili, sono tenuti a regolarizzare le predette operazioni assoggettandole ad imposta, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972.
Peraltro, afferma l’Agenzia “va tenuto conto che i professionisti hanno applicato l’esenzione confidando nell’interpretazione costante espressa in passato, nella materia in questione, dall’amministrazione finanziaria con proprie circolari e risoluzioni”.
In detta ipotesi, in base al principio della collaborazione e della buona fede che deve caratterizzare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, sancito dall’art. 10 della legge della legge 212/2000 (statuto del contribuente), torna applicabile la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 , il quale dispone che “Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria”.

Ultimo aggiornamento

19 Dicembre 2007, 11:13

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