INPS e LAVORO OCCASIONALE (potrebbe interessare in modo particolare i pensionati)

Data:
18 Luglio 2014

Gli obblighi contributivi previdenziali nel rapporto di lavoro occasionale si configurano soltanto
allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1°
gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5000 e, in particolare, in riferimento a ciascun anno solare, solo superata la fascia di esenzione di euro 5000 si debbono versare i contributi,
Tale riconoscimento avviene nella Gestione separata dell’INPS per redditi sporadici e saltuari non
attinenti ad una attività professionale abitualmente svolta come previsto con DPR 917/86 art. 81
lett. L, DL. 269/03, convertito in L. 326/03, art. 44 comma 2 e INPS Circolare 103 del 2004.
Ciò potrebbe interessare in modo particolare i medici (o odontoiatri) titolari di pensione che, privi di partita IVA (l’assenza di partita IVA delinea il carattere occasionale di queste prestazioni; infatti
l’iscrizione all’IVA comporta, in senso fiscale, il carattere di abitualità delle prestazioni.), non
svolgono attività professionale abituale, ma hanno introiti sporadici da attività non attinenti e
derivanti dall’essere medico (o odontoiatra) e dall’iscrizione ordinistica e, pertanto, non attratti nella sfera impositiva della quota B del Fondo generale ENPAM.

Ultimo aggiornamento

22 Luglio 2014, 20:15

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